Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                Misure urgenti in materia di energia 
 
  (( 1. A  seguito  ed  in  esecuzione  della  sentenza  della  Corte
costituzionale  17  giugno  2010,  n.  215,  i  primi  quattro  commi
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti
dai seguenti: 
  «1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei  Ministri
individua,  d'intesa  con  le  regioni   e   le   province   autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili,  connessi  alla
trasmissione, alla distribuzione e  alla  produzione  dell'energia  e
delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale,
anche  in  relazione  alla  possibile  insorgenza  di  situazioni  di
emergenza, ovvero  per  i  quali  ricorrono  particolari  ragioni  di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico,  e  che  devono
pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati  in  regime  di
cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari  straordinari
del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni  e  province
autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono  definiti
i  criteri  per  l'esercizio   della   cooperazione   funzionale   ed
organizzativa  tra  commissari  straordinari,  regioni   e   province
autonome per l'esercizio dei compiti di  cui  al  presente  articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di  soggetti
privati   nell'attuazione   degli   interventi   e    nel    relativo
finanziamento,  purche'  ne   siano   assicurate   l'effettivita'   e
l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali  interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie. 
  3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2,  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, sono  nominati  uno  o  piu'  commissari  straordinari  del
Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e  i
poteri  di  controllo  e   di   vigilanza   del   Ministro   per   la
semplificazione normativa  e  degli  altri  Ministri  competenti.  Lo
stesso decreto, senza che cio' comporti  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, individua  altresi'  le  dotazioni  di
mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari  di
cui  puo'  avvalersi  il  commissario,  cui  si  applica   l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche  ai  fini  dei
relativi oneri. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato  nel
decreto di nomina, salvo proroga  o  revoca.  Le  nomine  di  cui  al
presente  comma  sono  considerate  a  ogni  effetto  cariche  presso
istituzioni che  svolgono  compiti  di  alta  amministrazione  e  del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1,
decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo  incontro  tra  il
Governo e la regione o  la  provincia  autonoma  interessata  per  il
raggiungimento  dell'intesa,  il   Governo   puo'   individuare   gli
interventi   di   cui   al   comma   1,   dichiararne   l'urgenza   e
l'indifferibilita' nonche' definire  i  criteri  di  cui  al  secondo
periodo  del  comma  2,  anche   a   prescindere   dall'intesa,   con
deliberazione motivata del  Consiglio  dei  Ministri  cui  sia  stato
invitato a partecipare il Presidente della regione o della  provincia
autonoma  interessata.  In  tal  caso  il  commissario  del  Governo,
nominato con le procedure  di  cui  al  comma  3,  da'  impulso  agli
interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure
di cui al terzo periodo del comma 2, di: 
  a)  poteri  straordinari  di  sostituzione  e  di  deroga  di   cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  b)  mezzi  e  risorse  finanziarie  pubbliche   gia'   previste   a
legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti
privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate». 
  2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali  in  corso,
l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di  cui
al salvo che entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente articolo sia raggiunta l'intesa  con  le  regioni  e  le
province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai  fini  di
cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal  comma  1
del presente articolo. In tale caso,  detti  decreti  si  considerano
prorogati, senza soluzione di continuita',  fino  alla  data  fissata
nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia
autonoma interessata viene valutato ai fini  della  cessazione  della
materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali
relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti. 
  3. All'articolo 185, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,  nel  primo  capoverso,  le
parole:  «materiali  fecali  e  vegetali  provenienti  da   attivita'
agricole utilizzati nelle attivita' agricole o» sono sostituite dalle
seguenti: «materiali  fecali  e  vegetali  provenienti  da  sfalci  e
potature di manutenzione del verde  pubblico  e  privato,  oppure  da
attivita' agricole, utilizzati nelle attivita' agricole, anche al  di
fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati.)) 
 
          Riferimenti normativi 
              La sentenza della Corte costituzionale 17 giugno  2010,
          n. 215, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 23
          giugno 2010 - 1° serie speciale. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  3  agosto  2009,  n.  102,   recante   provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga di termini come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Interventi urgenti per le reti  sull'energia).
          - 1. Su proposta del Ministro delo sviluppo  economico,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare  e  con   il   Ministro   per   la
          semplificazione  normativa,  il  Consiglio   dei   Ministri
          individua, d'intesa con le regioni e le  province  autonome
          interessate,  gli  interventi  urgenti  ed   indifferibili,
          connessi  alla  trasmissione,  alla  distribuzione  e  alla
          produzione  dell'energia  e  delle  fonti  energetiche  che
          rivestono  carattere   strategico   nazionale,   anche   in
          relazione  alla  possibile  insorgenza  di  situazioni   di
          emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni
          di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico,  e
          che devono pertanto essere effettuati con  mezzi  e  poteri
          straordinari. 
              2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati  in
          regime di  cooperazione  funzionale  ed  organizzativa  tra
          commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi  del
          comma 3, e le regioni e province autonome interessate.  Con
          le intese di cui al comma 1, sono definiti  i  criteri  per
          l'esercizio della cooperazione funzionale ed  organizzativa
          tra commissari straordinari, regioni  e  province  autonome
          per l'esercizio dei compiti di cui  al  presente  articolo;
          tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di
          soggetti privati nell'attuazione  degli  interventi  e  nel
          relativo  finanziamento,  purche'   ne   siano   assicurate
          l'effettivita' e l'entita'.  Ciascun  commissario,  sentiti
          gli  enti  locali  interessati,  emana   gli   atti   e   i
          provvedimenti,  nonche'  cura  tutte   le   attivita',   di
          competenza delle amministrazioni pubbliche che non  abbiano
          rispettato i termini previsti dalla  legge  o  quelli  piu'
          brevi, comunque non  inferiori  alla  meta',  eventualmente
          fissati in  deroga  dallo  stesso  commissario,  occorrenti
          all'autorizzazione  e  all'effettiva  realizzazione   degli
          interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. 
              3. Per la realizzazione degli interventi ai  sensi  del
          comma 2, con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno
          o piu' commissari straordinari  del  Governo.  Il  medesimo
          decreto determina i compiti del commissario e i  poteri  di
          controllo   e   di   vigilanza   del   Ministro   per    la
          semplificazione   normativa   e   degli   altri    Ministri
          competenti. Lo stesso  decreto,  senza  che  cio'  comporti
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          individua altresi' le dotazioni di mezzi  e  di  personale,
          nonche' le strutture anche di  concessionari  di  cui  puo'
          avvalersi il commissario, cui si applica l'art. 2-quinquies
          del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,  anche  ai
          fini dei relativi oneri. L'incarico  e'  conferito  per  il
          tempo indicato nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o
          revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate
          a ogni effetto  cariche  presso  istituzioni  che  svolgono
          compiti  di  alta  amministrazione   e   del   conferimento
          dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui
          al comma 1, decorsi trenta giorni  dalla  convocazione  del
          primo incontro tra il Governo e la regione o  la  provincia
          autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa,  il
          Governo puo' individuare gli interventi di cui al comma  1,
          dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche' definire
          i criteri di cui al secondo periodo del comma  2,  anche  a
          prescindere dall'intesa,  con  deliberazione  motivata  del
          Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare
          il Presidente della  regione  o  della  provincia  autonoma
          interessata.  In  tal  caso  il  commissario  del  Governo,
          nominato con le procedure di cui al comma  3,  da'  impulso
          agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre  che
          delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di: 
              a) poteri straordinari di sostituzione e di  deroga  di
          cui all'art. 20, comma 4,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2; 
              b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia'  previste
          a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto  finanziario
          dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse
          pubbliche utilizzate. 
              4-bis. All'art. 17 del codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  al  comma  1,  dopo  le  parole:   «nonche'
          dell'amministrazione  della  giustizia»  sono  inserite  le
          seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente
          alla gestione del sistema informativo della fiscalita'». 
              4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte
          del giudice  dell'esecuzione  della  confisca  dei  terreni
          abusivamente  lottizzati   e   delle   opere   abusivamente
          costruite ai sensi dell' articolo 44, comma  2,  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.   380,   ai   fini   della
          restituzione all'avente diritto e della liquidazione  delle
          somme reciprocamente dovute in conseguenza della  decisione
          della  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  che   abbia
          accertato il contrasto della misura della confisca  con  la
          Convenzione per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
          delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il  4  novembre
          1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.  848,  e
          con i  relativi  Protocolli  addizionali,  la  stima  degli
          immobili  avviene  comunque  in  base   alla   destinazione
          urbanistica attuale e senza tenere conto del  valore  delle
          opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati
          siano   stati   realizzati   interventi   di    riparazione
          straordinaria, miglioramenti o addizioni, ne'  tiene  conto
          al valore in essere all'atto della restituzione  all'avente
          diritto. Ai  medesimi  fini  si  tiene  conto  delle  spese
          compiute  per  la  demolizione  delle  opere   abusivamente
          realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi. 
              4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai
          sensi dell' art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  e'  assegnato  alla
          societa' Stretto di Messina  Spa  un  contributo  in  conto
          impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE  determina,  con
          proprie deliberazioni, le  quote  annuali  del  contributo,
          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con  le
          assegnazioni gia'  disposte.  E'  nominato  un  commissario
          straordinario delegato ai sensi  dell'art.  20  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n.  2  del  2009,  e  successive
          modificazioni, per  rimuovere  gli  ostacoli  frapposti  al
          riavvio delle attivita', anche mediante  l'adeguamento  dei
          contratti stipulati con il contraente  generale  e  con  la
          societa' affidataria dei servizi di  controllo  e  verifica
          della   progettazione   definitiva,   esecutiva   e   della
          realizzazione dell'opera,  e  la  conseguente  approvazione
          delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario. 
              4-quinquies. Il mandato del  commissario  straordinario
          ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.  Alla  scadenza  del   mandato,   il   commissario
          straordinario  riferisce  al  CIPE  e  al  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  sull'attivita'  svolta  e
          trasmette  i  relativi  atti  alla  struttura  tecnica   di
          missione di cui all'art.  163,  comma  3,  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  185  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in  materia
          ambientale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 185 (Limiti al campo di applicazione). -  1.  Non
          rientrano nel campo di applicazione della parte quarta  del
          presente decreto: 
              a) le emissioni costituite da effluenti gassosi  emessi
          nell'atmosfera; 
              b) in quanto regolati da altre  disposizioni  normative
          che assicurano tutela ambientale e sanitaria: 
              1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato
          liquido; 
              2) i rifiuti radioattivi; 
              3) i materiali esplosivi in disuso; 
              4)   i   rifiuti    risultanti    dalla    prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave; 
              5) le carogne ed i seguenti  rifiuti  agricoli  materie
          fecali  ed  altre  sostanze  naturali  e   non   pericolose
          utilizzate nell'attivita' agricola; 
              c) i materiali vegetali, le terre e  il  pietrame,  non
          contaminati in misura superiore ai limiti  stabiliti  dalle
          norme vigenti, provenienti dalle attivita' di  manutenzione
          di alvei di scolo ed irrigui; 
              c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   dell'attivita'   di
          costruzione,  ove  sia  certo  che   il   materiale   sara'
          utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  nello
          stesso sito in cui e' stato scavato. 
              2. Possono essere  sottoprodotti,  nel  rispetto  delle
          condizioni della lettera p), comma 1 dell'art. 183: 
                materiali fecali e vegetali provenienti da  sfalci  e
          potature di manutenzione  del  verde  pubblico  e  privato,
          oppure da attivita' agricole,  utilizzati  nelle  attivita'
          agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero
          ceduti a  terzi,  o  utilizzati  in  impianti  aziendali  o
          interaziendali per produrre energia  o  calore,  o  biogas,
          materiali litoidi o  terre  da  coltivazione,  anche  sotto
          forma di fanghi provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di
          prodotti agricoli e  riutilizzati  nelle  normali  pratiche
          agricole e di conduzione  dei  fondi,  eccedenze  derivanti
          dalle  preparazioni  di  cibi  solidi,   cotti   o   crudi,
          destinate,  con  specifici  accordi,  alle   strutture   di
          ricovero di animali di  affezione  di  cui  alla  legge  14
          agosto 1991, n. 281.».